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Sez. 5, Sentenza n. 13831 del 08/11/2001 (Rv. 550092 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata "ex" art. 2 "quinquies" D.L. n. 564 del 1994 - Conseguenze processuali e sostanziali - Ultrattività della pretesa tributaria, in base al sesto comma di detto articolo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550092-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono tributario, la chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656) a seguito del pagamento, da parte del contribuente, di una somma correlata al valore della causa, provoca, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti, l'estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere e, unitamente a tale effetto processuale, il venir meno di ogni ulteriore debito del contribuente; ne consegue che la proposizione normativa, contenuta nel sesto comma di tale disposizione, secondo cui "restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza del giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate", riguarda esclusivamente i versamenti compiuti prima del condono, che restano fermi e non danno luogo ad alcuna restituzione, ma non giustifica l'ultrattività della pretesa tributaria, non essendo predicabile la sopravvivenza di un'obbligazione verso il fisco per un titolo ormai estinto e sostituito dalla definizione per condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)