Sez. 2, Sentenza n. 1791 del 12/02/1993 (Rv. 480879 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca | Conferimento del potere di rappresentanza - Modalità - Procura verbale o tacita - Ammissibilità - Limiti - Comportamento concludente dei condomini in mancanza di formale investitura ed annotazione ex art. 1129 cod. civ. - Idoneità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca
Per la nomina dell'amministratore del condominio di un edificio è applicabile l'art. 1392 cod. civ., in base al quale, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita. Detta nomina, pertanto, può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'assemblea e dall'annotazione nello speciale registro di cui all' art. 1129 cod. civ., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in tale veste.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)