Sez. 1 - , Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023 (Rv. 668934 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del t.u. immigrazione - Valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero - Necessità - Preclusione derivante dai precedenti penali citati dal decreto prefettizio - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)