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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23423 del 27/07/2022 (Rv. 665363 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Pericolosità sociale - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665363-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che, nel rigettare il ricorso avverso il decreto di espulsione, si era limitato a tener conto dell'unica condanna riportata dal cittadino straniero, senza considerare la sopravvenuta e più favorevole valutazione operata dalla Corte d'appello – che aveva ridotto la pena ed applicato il beneficio della sospensione condizionale – rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)