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Sez. 2, Sentenza n. 9381 del 06/09/1991 (Rv. 473742 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - In genere | Sussistenza del rapporto di clientela - Contestazione - Ricorso allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi regolato dall'art. 28 e seguenti legge n. 7784 del 1942 - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473742-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - In genere

Il ricorso allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziarie in materia civile, regolato dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 7784, ha per presupposto indispensabile l'esistenza del rapporto professionale. Pertanto, quando è contestata la sussistenza del rapporto di clientela, viene meno la possibilità di ricorrere alla procedura speciale, trovando applicazione il rito ordinario, con la conseguenza che la sentenza che definisce il giudizio è soggetta ai normali mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)