Sez. 2, Sentenza n. 1084 del 13/02/1996 (Rv. 495818 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Sussistenza del rapporto di clientela - Contestazione - Ricorso al procedimento di liquidazione regolato dagli artt. 28 e segg. legge n. 794 del 1942 - Esclusione - Rito ordinario - Applicabilità .
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
La vertenza promossa dall'avvocato o dal procuratore per ottenere la liquidazione dei compensi spettantigli per prestazioni giudiziali in materia civile va trattata e definita nelle forme speciali previste dagli articoli 28 e segg. legge 13 giugno 1942 n. 794 solo nella incontestata sussistenza del rapporto di clientela cui risulta correlata la pretesa azionata dal professionista istante. Pertanto, se e quando insorga discussione in ordine alla sussistenza fra le parti in causa di tale rapporto, viene meno la possibilità di ricorrere alla procedura speciale e trova applicazione il rito ordinario, destinato a concludersi con la pronuncia di un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza e soggetto ai normali mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)