Sez. L, Sentenza n. 3143 del 17/03/1993 (Rv. 481434 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Istanza di non revisionabilità della pensione di invalidità - Configurabilità, da parte del giudice, in via implicita, nel riferimento, da parte del professionista, ad un giudizio di irriversibilità del processo morboso riscontrato dalla commissione medica nominata dalla Cassa di previdenza - Ammissibilità.
Avvocato e procuratore - Previdenza
La domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua formulazione letterale ma anche nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte, potendo un'istanza non espressa ritenersi implicitamente introdotta quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi" e non ne estenda l'ambito di riferimento. Pertanto, in tema di previdenza forense, l'istanza di non revisionabilità della pensione d'invalidità pretesa dall'avvocato (titolare, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., dell'interesse alla dichiarazione della detta non revisionabilità) ben può dal giudice del merito - la cui interpretazione è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata - essere ritenuta implicita nel riferimento, da parte del professionista richiedente il beneficio, ad un giudizio d'irreversibilità del processo morboso riscontrato dalla commissione medica nominata dalla Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 4 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)