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Sez. L, Sentenza n. 2134 del 25/03/1986 (Rv. 445317 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - TERMINE ESTERNO DI OPERATIVITÀ DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CALCOLO A RITROSO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO O VICEVERSA DEL PRIMO EPISODIO MORBOSO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445317-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - TERMINE ESTERNO DI OPERATIVITÀ DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - CRITERI - CALCOLO A RITROSO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO O VICEVERSA DEL PRIMO EPISODIO MORBOSO - FUNZIONE.*

In tema di eccessiva morbilità, il cosiddetto termine esterno di operatività del comporto per sommatoria - ove non previsto dalla contrattazione collettiva - va determinato dal giudice con procedimento di integrazione secondo equità della normativa contrattuale, tenendo conto del normale periodo (in genere, triennale) di efficacia del contratto, non necessariamente coincidente con il periodo di vigenza del contratto stesso. Pertanto detto termine deve essere calcolato a ritroso dalla data del licenziamento (o, viceversa, a partire dalla data del primo episodio morboso) al fine di evitare - per uniformità di trattamento tra i lavoratori - che il comporto a cavallo di due distinti contratti collettivi sia frazionato. (V 2134/84, mass n 434170; (V 4959/83, mass n 429831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)