Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Testo in vigore al
Art. 49 Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole
1. In caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la vedova e' in godimento, e' ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 72.000 per ciascun orfano finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile, se di sesso femminile, oppure, anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidita' sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
2. Il suddetto aumento compete, altresi', per ciascuno degli orfani, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 260 anno di eta'.
3. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art. 50 Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilita' delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra
1. I figli e le figlie nubili minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresi', privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire pensione o la perda per passaggio a nuove nozze o venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 48 e 49.
2. Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 49, il primo orfano non viene computato.
3. I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresi', privi del padre ovvero questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda in applicazione dell'ultimo comma del successivo articolo 62, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.
4. Nei casi di inabilita' temporanea del padre, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
5. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni.
6. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'.
Art. 51 Figli con diritto a pensione inabili al lavoro
1. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore eta', oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore.
2. Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
Art. 52 Figli equiparati ai legittimi
1. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi, nel diritto a pensione di guerra.
2. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati per decreto del Presidente della Repubblica, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 600 anno di eta' da parte del militare o del civile; ovvero, anteriore alla data dell'evento che cagiono' la morte del militare e del civile.
Art. 53 Concessione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove ed orfani di titolari di pensione o assegno rinnovabile dalla 2° all'8° categoria deceduti per invalidita' di guerra
1. Nei casi di cui agli articoli 42, 50, 51 e 52, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2° all'8° categoria, e' liquidato in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, IL trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.
Art. 54 Assegno di previdenza agli orfani
1. Agli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella I, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.
2. Tra gli orfani l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluno di essi, si consolida per intero nei superstiti.
3. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
4. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
5. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
6. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
7. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
Art. 55 Estinzione del diritto dei figli
1. Decadono dal diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21° anno di eta' e le figlie, anche di eta' minore, che contraggono matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 50 per gli orfani studenti universitari e dall'articolo 51 per i casi di inabilita' al lavoro.
Art. 56 Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati
1. Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, e' devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 42.
2. L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.
3. Se esiste un solo figlio legittimo, o a questo equiparato, alla vedova, vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.
4. L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 48, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, e' devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.
5. Se la vedova si trovi nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 48, anche l'aumento di cui al precedente comma del presente articolo e' ripartito tra essa e gli orfani, nelle proporzioni stabilite per la pensione.
6. Qualora la vedova e l'orfano separato abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza di cui agli articoli 46 e 54 tale assegno viene ripartito fra loro nella misura indicata nel precedente comma.
7. L'aumento integratore di cui all'articolo 49 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.
8. Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo articolo 61.
Art. 57 Vedova priva di patria potesta' - Poteri del giudice tutelare nello stabilire la misura del riparto della pensione
1. Se la vedova e' privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla patria potesta', ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui puo' disporre, il giudice delle tutele, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo 56 e puo' ordinare che sia riscossa, amministrata ed erogata a vantaggio dell'orfano dal comitato provinciale o da alcuni degli enti indicati nell'articolo 24 della legge predetta.
2. Il giudice delle tutele puo' nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini della presente legge, sia fatta direttamente all'istituto.
3. Analogo provvedimento il giudice delle tutele puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.
4. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.
5. Le ordinanze del giudice delle tutele sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art. 58 Devoluzione od accrescimento della pensione fra vedova ed orfani
1. In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'articolo 49, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso.
2. Alla devoluzione ed all'accrescimento della pensione e delle quote di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, in conformita' alle norme del comma precedente.
Art. 59 Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra
1. Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla 2° all'8° categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L, purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma.
2. Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 50, 51 e 52.
3. Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni il trattamento di cui al presente articolo e' concesso in misura maggiorata secondo quanto stabilito dalla predetta tabella L.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono equiparati ai minorenni i figli e le figlie nubili qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, nonche' i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di eta'.
5. Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o dai figli equiparati ai legittimi ai sensi del secondo comma dell'articolo 52, il trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'articolo 56, pero' la maggiorazione del trattamento disposta dal terzo comma del presente articolo e' devoluta esclusivamente agli orfani.
6. Alla concessione del trattamento di cui alla tabella L provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.
7. Se l'invalido gia' provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra.
Art. 60 Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra
1. Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, e' concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.
2. Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.
3. Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61.
Art. 61 Decorrenza della pensione
1. La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quella della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88.
2. Il riparto tra piu' aventi diritto ad una pensione o ad un assegno gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati ed il diritto alla sua quota sorge, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.
3. Nei casi di promozione postuma di deceduto che abbia appartenuto alle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.
Art. 62 Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta a causa della guerra
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o per i fatti contemplati negli articoli 9 e 10.
2. La concessione della pensione di guerra al vedovo, ai sensi del precedente comma, e' subordinata alla condizione che questo abbia raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovi nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20.
3. Nel calcolare l'eta' del vedovo, ai soli effetti del presente articolo, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi.
4. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
5. Il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai limiti previsti dall'articolo 20.
Art. 63 Estensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 280 anno di eta', purche' non esplichino attivita' lavorativa e non abbiano redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.
Titolo VI. Dei redditi dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
Art. 64 Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati
1. Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 9 e 10 non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, la pensione e' concessa:
a) al padre che abbia raggiunto l'eta' di anni 58, oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilita' temporanea, si applica la norma del quinto comma dell'articolo 48;
b) alla madre vedova;
c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritto alla pensione.3
2. Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.
3. Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 140 anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta', o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la concessione della pensione ai genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 140 anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto.
4. Nel calcolare l'eta' del padre, dell'equiparato a genitore o dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi, e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi.
5. La misura della pensione di cui al primo comma, e' determinata dalla annessa tabella M.
Art. 65 Assegno di previdenza ai genitori
1. Ai genitori legittimi ed a coloro che sono ad essi equiparati o assimilati in possesso di pensione di guerra, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione stessa, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o anteriormente qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, purche' si trovino nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20.
2. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
3. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma.
4. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento
dell'eta' di cui al primo comma ed in caso di inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
5. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritti siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
6. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
7. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
8. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
Art. 66 Assegno di previdenza ai collaterali
1. Ai collaterali maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella O, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.
2. Tra i collaterali l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluni di essi, si consolida per intero nei superstiti.
3. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quella della presentazione della domanda.
4. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
5. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 20.
6. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. - I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
Art. 67 Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati
1. Per la concessione della pensione di cui all'articolo 64 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto, dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro.
2. Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'articolo 20.
Art. 68 Equiparazione ai genitori legittimi
1. Agli effetti della pensione di guerra in mancanza dei genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la morte.
2. In mancanza di adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
3. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.
4. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
5. In mancanza di genitori legittimi o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne abbia cagionato la morte.
Art. 69 Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze
1. Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, veniva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.
2. Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.
3. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.
4. in caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.
5. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente.
6. In tal caso si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.