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Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009 (Rv. 608388 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI | Contratto di prestazione d'opera professionale - Cura ed assistenza di gestante - Effetti protettivi nei confronti del concepito e del padre - Fondamento - Conseguenze - Inadempimento - Diritto al risarcimento dei danni.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608388-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI

Gli effetti del contratto debbono essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione sociale, e tenendo conto che la Costituzione antepone, anche in materia contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali. Ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del concepito e del di lui padre, i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)