Sez. 3, Sentenza n. 2354 del 02/02/2010 (Rv. 611337 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Dovere di informazione del medico nei confronti della gestante circa lo stato di salute del feto - Inadempimento - Danno conseguente all'impossibilità di procedere all'interruzione della gravidanza - Risarcimento - Diritto del padre - Esistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
In materia di responsabilità del medico per inadempimento del dovere di informare la gestante circa lo stato di salute del feto, in considerazione dell'insieme dei doveri che la legge pone in capo al padre nei confronti del figlio, va riconosciuto anche in suo favore - benché egli assuma, nel contratto tra la donna ed il professionista, la posizione di terzo - il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercizio, da parte della donna, della facoltà di interruzione anticipata della gravidanza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)