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Sez. 3, Sentenza n. 51427 del 16/10/2014 Cc. (dep. 11/12/2014) Rv. 261330 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva non sanata né condonata - Esecuzione di ulteriori lavori assoggettabili a DIA - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261330-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di edilizia, il regime di denuncia di inizio attività (DIA), anche in relazione a tipologia di interventi sottoposti a tale disciplina dal D.L. n. 133 del 2014, non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, atteso che gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. (Fattispecie relativa a lavori di frazionamento di un immobile abusivo in quattro unità immobiliari, senza variazione della volumetria complessiva dell'edificio, ricompresi dal D.L. n. 133 del 2014 tra gli interventi di manutenzione straordinaria sottoposti al regime della DIA).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)