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Sez. 3, Ordinanza n. 20141 del 18/07/2025 (Rv. 675435-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Pubblica Amministrazione - Condotte illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Condizioni. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675435-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente, anche quando questo ha approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.

Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)