Sez. U - , Sentenza n. 13246 del 16/05/2019 (Rv. 654026 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Pubblica Amministrazione - Condotte penalmente illecite dei dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Costituzione art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)