Sez. 6, Sentenza n. 15484 del 12/02/2004 Ud. (dep. 01/04/2004) Rv. 229446 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE | Prova - Onere di allegazione gravante sull'imputato - Sussistenza - Mera indicazione di una situazione di fatto astrattamente riconducibile alla causa di giustificazione - Sentenza di assoluzione ex art. 530, cpv. cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di evasione.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di cause di giustificazione, incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano assolto l'imputato dal delitto di evasione per aver agito in stato di necessità, recependo acriticamente la tesi difensiva di essersi allontanato dalla propria abitazione per il pericolo di un'infezione tetanica dovuta ad un'ematoma, senza farsi carico di verificarne la conciliabilità con la condotta tenuta dall'imputato al momento in cui fu sorpreso dalla polizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)