Sez. L, Sentenza n. 4214 del 02/05/1994 (Rv. 486438 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - In genere | Estinzione dell'ente e cessazione dell'attività imprenditoriale - Condizione - Coincidenza con la delibera di messa in liquidazione - Esclusione - Società esercente attività mineraria in Sicilia - Rinuncia alla concessione - Prova certa della cessazione della attività - Inammissibilità - Limiti.
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - In genere
La delibera di messa in liquidazione di una società regolarmente costituita non determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua attività imprenditoriale, giacché tale cessazione - anche ai fini dell'art. 413, comma terzo. cod. proc. civ. (quanto alla permanenza - con riguardo a domanda proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'azienda - della competenza territoriale del giudice del luogo di ubicazione dell'azienda medesima stabilito dal secondo comma dello stesso articolo) - si verifica solo al momento dell'effettiva estinzione di ogni rapporto, attivo o passivo facente capo alla società; restando altresì escluso che, nel caso di società esercente attività mineraria in Sicilia, possa considerarsi prova certa della cessazione dell'attività della medesima la semplice rinuncia alla concessione, ove (in relazione al disposto degli artt. 42 e 46 della legge regionale siciliana primo ottobre 1956 n. 54) non sia dimostrata anche l'avvenuta riconsegna della miniera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/10/1956 num. 54 art. 42, Legge Reg. Sicilia 01/10/1956 num. 54 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)