Sez. 1, Sentenza n. 73 del 08/01/1997 (Rv. 501574 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa - Nozione di cessazione - Mera cessazione dell'attività o scioglimento della società e messa in liquidazione - Idoneità - Esclusione - Liquidazione effettiva di tutti i rapporti - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
La cessazione dell'esercizio dell'impresa, dalla quale decorre il termine di un anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento, va individuato, per le società, non nella cessazione dell'attività - rilevante nel diverso caso dell'imprenditore individuale - o nello scioglimento della società medesima, bensì nel compimento della fase liquidatoria, che non coincide con la chiusura formale della liquidazione, ma con la liquidazione effettiva dei rapporti che fanno capo alla società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)