Sez. 3, Sentenza n. 6332 del 05/06/1991 (Rv. 472526 - 01)
Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Transazione | Transazioni e rinunce dell'affittuario - Mancata impugnazione nel termine ex art. 2113 cod. civ. Sanatoria della invalidità.
Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Transazione
Poiché l'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203 ha sostituito solo l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, devono ritenersi ancora in vigore il primo ed il secondo comma di tale disposizione, che non possono considerarsi abrogate neppure dal disposto dell'art. 58 della detta legge per il richiamo all'art. 45, con la conseguenza che la invalidità delle transazioni o rinunce stipulate dall'affittuario è sanata nel caso di mancata impugnazione nel termine di sei mesi di cui all'art. 2113 cod. civ., ancorché questo venga a compimento nel vigore della legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)