Sez. 3, Sentenza n. 1572 del 28/01/2004 (Rv. 570226 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Impugnazione della rinuncia o transazione - Configurabilità di un grave inadempimento - Esclusione - Facoltà prevista dalla legge - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari, non costituisce circostanza atta ad integrare quel grave inadempimento richiesto ai fini della risoluzione contrattuale il fatto che l'affittuario abbia impugnato il patto di risoluzione concluso con il proprietario, in quanto l'art. 23 comma secondo, della legge n. 11 del 1971 e l'art. 2113 cod.civ. prevedono espressamente il diritto dell'affittuario di impugnare le rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti derivanti dalle norme sui contratti agrari, nonostante l'affidamento dei concedenti sulla serietà degli impegni assunti dall'affittuario con l'accordo di risoluzione.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)