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Sez. 1, Sentenza n. 1967 del 26/02/1994 (Rv. 485483 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Separazione consensuale - Assegno convenuto - Revisione - Richiesta in relazione a fatti nuovi - Assegno - Adeguamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485483-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere

Le finalità considerate dall'art. 156 cod. civ., cioè quelle di conservare, anche attraverso la fissazione di un assegno a carico del coniuge meglio provvisto, il diritto dell'altro coniuge ad un tenore di vita adeguato, ovvero non inferiore a quello goduto in costanza di convivenza, permangono pure nel caso in cui i coniugi, all'atto della separazione consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura di tale assegno. Ne consegue che, ove uno di essi abbia esercitato la facoltà di chiedere la revisione delle condizioni convenute, in conseguenza del verificarsi di fatti nuovi, il giudice deve stabilire comunque un contributo concretamente adeguato a conservare tale finalità, quale che sia stata in origine l'entità del contributo convenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)