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Sez. 1, Sentenza n. 6773 del 02/07/1990 (Rv. 468084 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DI REVISIONE - FONTE LEGALE - RINUNCIA PREVENTIVA - DIVIETO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE STIPULATA IN SEDE DI SEPARAZIONE CONCORSUALE - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1990-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468084-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DI REVISIONE - FONTE LEGALE - RINUNCIA PREVENTIVA - DIVIETO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE STIPULATA IN SEDE DI SEPARAZIONE CONCORSUALE - INEFFICACIA.*

In tema di separazione personale dei coniugi, la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo, nel caso di separazione consensuale, nella clausola di essa che escluda o limiti tale revisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)