Sez. 1, Sentenza n. 6773 del 02/07/1990 (Rv. 468084 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DI REVISIONE - FONTE LEGALE - RINUNCIA PREVENTIVA - DIVIETO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE STIPULATA IN SEDE DI SEPARAZIONE CONCORSUALE - INEFFICACIA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DI REVISIONE - FONTE LEGALE - RINUNCIA PREVENTIVA - DIVIETO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE STIPULATA IN SEDE DI SEPARAZIONE CONCORSUALE - INEFFICACIA.*
In tema di separazione personale dei coniugi, la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo, nel caso di separazione consensuale, nella clausola di essa che escluda o limiti tale revisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)