Sez. 1, Sentenza n. 358 del 23/11/2004 Cc. (dep. 13/01/2005) Rv. 230723 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo | Riparazione per l'ingiusta detenzione - Fungibilità della custodia sofferta senza titolo - Applicabilità di entrambi gli istituti - Limiti.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, con riferimento all'ipotesi in cui la custodia cautelare ingiustamente sofferta venga computata a titolo di fungibilità sulla pena da espiare per altro reato ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., la ratio della norma di cui all'art. 314 comma quarto del codice di rito - che, escludendo l'applicazione cumulativa degli istituti, vieta la riparazione - deve essere interpretata solo nel senso che va considerato irretrattabile il beneficio della fungibilità (con conseguente inapplicabilità del diverso beneficio di cui all'art. 314), ma non invece nel senso che, una volta accordato il ristoro economico, non possa più applicarsi, per la stessa carcerazione subita sine titulo, anche il beneficio della fungibilità, posto che lo Stato può sempre esercitare l'azione giudiziaria per indebito arricchimento nei confronti del soggetto il quale, avendo già ottenuto la riparazione, fruisca poi anche della fungibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)