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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25698 del 11/10/2019 (Rv. 655645 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Obbligazione solidale al risarcimento del danno - Azione di regresso - Prescrizione - “Dies a quo” - Dall’avvenuto pagamento - Affermazione - Dal verificarsi dell’evento dannoso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655645-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO

Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2925

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)