Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25698 del 11/10/2019 (Rv. 655645 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Obbligazione solidale al risarcimento del danno - Azione di regresso - Prescrizione - “Dies a quo” - Dall’avvenuto pagamento - Affermazione - Dal verificarsi dell’evento dannoso - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2925
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)