Sez. 3, Sentenza n. 21056 del 03/11/2004 (Rv. 577924 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Obbligazione solidale al risarcimento del danno - Azione di regresso - Prescrizione - Decorrenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)