Sez. 2, Sentenza n. 452 del 06/03/1962 (Rv. 250719 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - VALUTAZIONE DEL BENE DONATO - RIFERIMENTO ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - VALUTAZIONE DEL BENE DONATO - RIFERIMENTO ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*
Per i prelevamenti a favore dei coeredi non donatari, in Sede di collazione, ai sensi degli artt 992 cod civ 1865 e 725 cod civ vigente, la stima dei beni deve farsi considerando il valore di essi al tempo dell'apertura della successione. (Conf 2184/61, 1042/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. Abrog. art. 992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)