Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976 (Rv. 381238 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONI DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - PRELEVAMENTI - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI IMMOBILI - IMPUTAZIONE - DEI COEREDI DONATARI - PRELEVAMENTO DI BENI DA PARTE DEI COEREDI NON DONATARI - STIMA - (STIMA) DEI BENI - VALORE AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - RILEVANZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONI DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - PRELEVAMENTI - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI IMMOBILI - IMPUTAZIONE - DEI COEREDI DONATARI - PRELEVAMENTO DI BENI DA PARTE DEI COEREDI NON DONATARI - STIMA - (STIMA) DEI BENI - VALORE AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - RILEVANZA.*
I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria, a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione - e non gia al momento della divisione - perche quei prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo - al pari della collazione - il prevalente scopo di assicurare la parita di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari. (V 452/62, mass n 250719; (V 2184/61; (V 1330/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)