Sez. 3, Sentenza n. 699 del 21/04/1965 (Rv. 311307 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - AZIONE DEL FIDEIUSSORE VERSO IL DEBITORE PRINCIPALE - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - DANNI - DETERMINAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - AZIONE DEL FIDEIUSSORE VERSO IL DEBITORE PRINCIPALE - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - DANNI - DETERMINAZIONE.*
Ai sensi dell'art. 1953 cod.civ., il fideiussore puo esercitare, a sua scelta, contro il debitore principale, o l'Azione di rilievo per liberazione o l'Azione di rilievo per cauzione (tendente, quest'ultima ad assicurare al fideiussore una garanzia delle C.d.ragioni di regresso). L'Azione di rilievo per liberazione non puo avere per contenuto la pretesa che il debitore paghi direttamente al fideiussore il debito garantito, ma ha, invece, due obiettivì o il debitore paga direttamente al creditore, in modo da evitare il pagamento del fideiussore, ovvero il debitore - accordandosi, in una delle forme possibili, con il creditore - procura al fideiussore la rinuncia, da parte del creditore medesimo, alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa. In entrambe queste figure l'inadempimento puo dar luogo soltanto alla condanna al risarcimento dei danni, che non potranno mai essere identificati senza altro ed aprioristicamente nella stessa somma che il fideiussore corre il pericolo di pagare al creditore, ma soltanto nel pregiudizio, concretamente dimostrato, derivante dalla necessita di mantenere indisponibili nel patrimonio dello stesso fideiussore, nel periodo intercorrente fra l'inadempimento dell'obbligazione del debitore e la prestazione della garanzia, cio che e necessario per l'adempimento, da parte sua, dell'obbligazione garantita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)