diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6808 del 13/05/2002 (Rv. 554349 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE - RILIEVO DEL FIDEJUSSORE | Fideiussione - Fideiussione al fideiussore (o alla fideiussione o di regresso) - Rilievo c.d. per liberazione e rilievo c.d. per cauzione previsti dall'art. 1953 cod. civ. - Legittimazione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2002-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554349-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE - RILIEVO DEL FIDEJUSSORE

L'azione di rilievo c.d. per liberazione e l'azione di rilievo c.d. per cauzione di cui all'art. 1953 cod. civ. spettano esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore. Pertanto, in presenza sia di contratto di fideiussione che di (successiva) fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), poiché quest'ultima costituisce una seconda ed autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell'ambito del contratto di fideiussione, dal "primo" fideiussore (solamente) nei confronti del debitore, e, nell'ambito della fideiussione al fideiussore, dal "secondo" fideiussore (solamente) nei confronti del debitore; ne consegue che il "primo" fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti del "secondo" fideiussore (il fideiussore al fideiussore), difettando, in caso contrario, di legittimazione al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)