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Sez. 1, Sentenza n. 4113 del 02/03/2016 (Rv. 638864 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Rappresentanza cd. tollerata - Definizione - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638864-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE

La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, è un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del "falsus procurator" è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)