Sez. 3, Sentenza n. 3364 del 12/02/2010 (Rv. 611384 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Principio dell'apparenza del diritto - Operatività - Condizioni - Rispetto a contratti che richiedono la forma scritta "ad substantiam" - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve dedurre l'esistenza di una colpa inescusabile dell'altro contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)