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Sez. L, Sentenza n. 4017 del 16/06/1986 (Rv. 446842 - 01)

SICILIA - ENERGIA ELETTRICA - ENTI LOCALI - IN GENERE - ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - VIGORE E FORZA DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - QUESTIONE DELLA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI DETTE DISPOSIZIONI - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446842-01

SICILIA - ENERGIA ELETTRICA - ENTI LOCALI - IN GENERE - ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - VIGORE E FORZA DI NORME GIURIDICHE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - QUESTIONE DELLA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI DETTE DISPOSIZIONI - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'ente siciliano di elettricità, istituito con d.l. C.P.S. 2 gennaio 1947 n. 2, ha natura di ente pubblico economico, sicché le Disposizioni regolamentari da esso emanate per la disciplina dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti - pur essendo espressione della potestà organizzativa dell'ente e pur costituendo indiretta promanazione della volontà dello stato - non hanno il vigore e la forza di norme giuridiche, con l'ulteriore conseguenza che, in Sede di legittimità, la questione della violazione o falsa applicazione di dette Disposizioni, mentre non è deducibile come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è, invece, esaminabile sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione. (nella specie, era in discussione il problema dei soggetti aventi diritto all'iscrizione al fondo di previdenza previsto dall'art. 39 del regolamento organico dell'e.S.e. Del 14 giugno 1953 e, in particolare, il contrasto - in relazione ad un certo periodo - tra l'art. 3 del relativo regolamento di attuazione approvato il 28 dicembre 1954 e rimasto immutato fino al 5 ottobre 1963, che tale iscrizione continuava a prevedere anche per i dipendenti non di ruolo assunti a tempo indeterminato, e il regolamento del 10 settembre 1957, che, modificando quello del 1953, limitava detta iscrizione al personale di ruolo. La suprema Corte, affermando il principio suesposto, ha cassato per difetto di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che le contrastanti Disposizioni si integrassero a vicenda, imponendo l'iscrizione al fondo anche del personale non di ruolo assunto a tempo indeterminato). (V 1723/76, mass n 380484; (Conf 4103/83, mass n 429057; (Conf 2006/83, mass n 426855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 02/01/1947 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)