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Sez. 2, Sentenza n. 984 del 05/04/1971 (Rv. 350939 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MUTAMENTO DI STATO DI UN SOGGETTO - PARTE LEGITTIMATA A FAR VALERE LA RELATIVA ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350939-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MUTAMENTO DI STATO DI UN SOGGETTO - PARTE LEGITTIMATA A FAR VALERE LA RELATIVA ECCEZIONE.*

Le norme relative all'interruzione del processo per mutamento di stato mirano a proteggere unicamente la parte rispetto alla quale si e verificato l'evento idoneo a pregiudicarla e non l'altra parte, la quale da quell'evento o dalla irregolare continuazione del processo non risente alcun danno. Pertanto, legittimata all'eccezione e solo la parte nei cui confronti si e verificato il mutamento di stato, o i suoi eredi, e non anche le altre parti. (Conf 2155'70, mass n 348294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)