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Sez. 2, Sentenza n. 2040 del 25/07/1964 (Rv. 302951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RIPOSO SETTIMANALE - NOZIONE.*

Per riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, a norma della l. 22 febbraio 1934, n. 370, deve intendersi non gia un giorno di riposo per ogni settimana lavorativa, senza tener conto cioe ne della durata del periodo di lavoro cui esso segue ne dell'intervallo rispetto al precedente giorno di riposo, bensi esattamente un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi, di modo che si alternino costantemente sei giorni di lavoro ed uno di riposo.*

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)