Sez. L, Sentenza n. 10086 del 27/09/1991 (Rv. 474023 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Azione di accertamento dell'illegittimità del termine apposto - Azione di nullità parziale del contratto - Configurabilità - Disciplina "ex" leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Danno conseguente alla mancata prosecuzione del rapporto - Onere probatorio relativo del lavoratore - Portata.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
L'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in violazione dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 numero 230 va qualificata non come impugnativa di licenziamento, ma come azione di nullità parziale del contratto, onde ad essa non sono applicabili le disposizioni della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 18 della legge 20 marzo 1970 n. 300, con la conseguenza che il lavoratore che lamenti un danno conseguente alla mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, per avere la controparte inteso profittare della scadenza del termine illegittimamente apposto, è tenuto a darne la prova e non può fruire della presunzione desumibile dalla citata norma della legge n. 300 del 1970.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)