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Sez. 2, Sentenza n. 2306 del 08/07/1972 (Rv. 359663 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CENSURE FONDATE SU PRESUPPOSTI DI FATTO NON TEMPESTIVAMENTE DEDOTTI IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359663-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CENSURE FONDATE SU PRESUPPOSTI DI FATTO NON TEMPESTIVAMENTE DEDOTTI IN SEDE DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*

Le censure inerenti alla qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio sono inammissibili in Sede di legittimita qualora siano fondate su presupposti di fatto non accertati e non tempestivamente dedotti nelle precorse fasi del giudizio di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)