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Sez. 3, Sentenza n. 9098 del 13/09/1997 (Rv. 507960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Qualificazione giuridica del rapporto controverso - Potere della Corte di Cassazione di provvedervi anche d'ufficio - Limiti - Condizioni - Fattispecie in tema di comodato.
Stato
decisa il 1997-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

L'esatta qualificazione giuridica del rapporto controverso può essere operata anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione quando le circostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamente dedotte nelle fasi di merito dalla parte interessata mentre è inammissibile la prospettazione, in sede di legittimità, di quelle stesse circostanze se, accompagnata da nuovi assunti circa il loro significato, quando ciò comporti una impostazione difensiva radicalmente nuova e un nuovo titolo giuridico a sostegno di tale impostazione (Nella specie il comodatario, di un immobile, convenuto con azione di rilascio dalla propria madre, assumendo di esserne stato autorizzato a costruire su area di pertinenza di questa l'immobile oggetto del contratto, perché fosse adibito ad abitazione familiare di esso comodatario e della stessa comodante, aveva dedotto nella fase di merito trattarsi di comodato con implicita fissazione di un termine in funzione dell'uso consentito, mentre in sede di legittimità aveva fatto riferimento alle medesime circostanze di fatto, sottolineando il peso qualitativo e quantitativo sopportato in conseguenza dell'edificazione dell'immobile, a fronte del vantaggio della comodante, e sollecitando un diversa qualificazione del contratto, quale contratto a prestazioni corrispettive. La S.C., ritenuta inammissibile tale richiesta, ha confermato la sentenza impugnata enunziando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)