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Sez. L, Sentenza n. 6010 del 08/11/1988 (Rv. 460439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE IN TEMA DI INQUADRAMENTO - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI INCOMPRIMIBILITÀ DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI DI FATTO ESPLETATE - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE IN TEMA DI INQUADRAMENTO - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI INCOMPRIMIBILITÀ DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI DI FATTO ESPLETATE - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*

Nell'interpretare clausole contrattuali collettive in tema di inquadramento dei lavoratori, occorre tener conto che esse non possono - pena la nullità - comprimere il diritto del lavoratore all'attribuzione, ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., della qualifica corrispondente alle mansioni di fatto espletate. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha ritenuto che all'art. 2 del C.C.n.L. del 1975 per i funzionari delle imprese di Assicurazione fosse stato correttamente attribuito il significato di disposizione intesa ad escludere il diritto alla qualifica superiore nel caso di svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni per un periodo assai limitato e comunque inferiore al trimestre). (V 2240/80, mass n 405912).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)