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Sez. L, Sentenza n. 2240 del 04/04/1980 (Rv. 405912 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PATTUIZIONI DIRETTE A COMPRIMERE TALE DIRITTO - NULLITA EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANCATO RICORSO AD UNA PROCEDURA CONCILIATIVA - NULLITA - CONDIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ALL'EPOCA DELL'ESPERIBILITA DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA.*
Stato
decisa il 1980-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405912-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PATTUIZIONI DIRETTE A COMPRIMERE TALE DIRITTO - NULLITA EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANCATO RICORSO AD UNA PROCEDURA CONCILIATIVA - NULLITA - CONDIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ALL'EPOCA DELL'ESPERIBILITA DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA.*

A norma dell'art 2103 cod civ nel nuovo testo di cui all'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300 sono nulle tutte le pattuizioni dirette a comprimere il diritto del lavoratore ad ottenere la qualifica corrispondente alle mansioni da lui svolte. Sono, pertanto, nulle le clausole dei contratti collettivi di categoria che prevedono la decadenza dall'Azione giudiziaria per il mancato ricorso ad una procedura conciliativa, ove all'epoca in cui il lavoratore doveva dare corso a tale procedura la legge n 300 del 1970 fosse gia entrata in vigore. (V 4491/79, mass n 400988; (V 3016/79, mass n 399360).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 04/12/1964, Contr. Coll. 24/04/1970, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)