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Sez. 3, Sentenza n. 464 del 14/02/1966 (Rv. 320917 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO D'UFFICIO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320917-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO D'UFFICIO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - INSUSSISTENZA.*

Il rinvio di ufficio della udienza collegiale e assimilabile al rinvio di ufficio della udienza di istruzione e non, invece, a quello della udienza di prima comparizione, pertanto nessuna comunicazione e dovuta dal cancelliere alle parti costituite. *

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)