Sez. 3, Sentenza n. 3060 del 18/05/1984 (Rv. 435104 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA COLLEGIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 115 E 82 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - ONERE A CARICO DEI PROCURATORI DELLE PARTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA COLLEGIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 115 E 82 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - ONERE A CARICO DEI PROCURATORI DELLE PARTI.*
Qualora non venga tenuta l'udienza collegiale, per uno dei motivi di cui all'art. 115 disp. Att. Cod. proc. civ. (in relazione al precedente art. 82), la causa si intende rinviata d'ufficio all'udienza collegiale immediatamente successiva, senza che sia dovuta alcuna comunicazione ai procuratori delle parti, sui quali, una volta constatato il rinvio di tutte le cause iscritte nel ruolo, incombe l'Onere di accertarne la ragione, e di rilevare dal calendario giudiziario l'udienza collegiale immediatamente successiva. (V 581/82, mass n 418322; (V 464/66, mass n 320917).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)