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Sez. 1, Sentenza n. 971 del 26/01/1995 (Rv. 490020 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Art. 46, primo comma, n. 2 ult. parte legge fallimentare - Disciplina - Portata - Attribuzione al fallito di parte dei suoi guadagni - Passività della massa per l'acquisto di un bene sopravvenuto - Configurabilità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490020-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

L' art. 46, primo comma, n. 2, ultima parte, legge fallimentare - secondo cui non sono compresi nel fallimento i redditi da lavoro e "ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia" - si riferisce ai guadagni del fallito in pendenza della procedura concorsuale e prevede dei limiti all'acquisibilità di tali beni alla massa, a salvaguardia, anche durante la procedura, delle esigenze primarie della persona del fallito e della sua famiglia, senza che assuma rilievo, allo stesso fine, la disciplina generale dei "beni sopravvenuti" al fallito durante il fallimento (art. 42, secondo comma, legge fallimentare), con la conseguenza che non è necessario stabilire se l'attribuzione al fallito di parte dei suoi guadagni sia configurabile come passività della massa per l'acquisto di un bene sopravvenuto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)