Sez. 1, Sentenza n. 3373 del 01/04/1998 (Rv. 514120 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Pensioni - Corresponsione degli arretrati da parte dell'INPS - Qualificazione degli arretrati come "pensione" ai fini di cui all'art. 46 legge fall. - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
Nel termine "pensione", adottato dall'art. 46 della legge fallimentare per sancirne la non acquisibilità al fallimento "entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della sua famiglia", devono intendersi ricompresi anche i ratei arretrati che, a tale titolo, risultino corrisposti al fallito dall'INPS. Ne consegue la legittimità della decisione del giudice di merito che abbia disposto l'acquisizione al fallimento di parte di tali arretrati (relativi, nella specie, ad un pensione sociale) corrisposti al fallito, basando tale decisione sull'accertamento dei bisogni del fallito stesso e della sua famiglia secondo una implicita valutazione di fatto operata "ex post", e ritenendo che, con riferimento al periodo precedente la corresponsione di tali arretrati, non ricorressero le condizioni di legge per l'attribuzione integrale degli stessi al fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)