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Sez. 4, Sentenza n. 340 del 09/02/1966 Ud. (dep. 17/05/1966) Rv. 101466 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - REATO COLPOSO - GRAVAME DELL'IMPUTATO RELATIVO ALL'ENTITA DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - OBBLIGO DELLA NOTIFICA - NON SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1966-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101466-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - OBBLIGO - REATO COLPOSO - GRAVAME DELL'IMPUTATO RELATIVO ALL'ENTITA DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - OBBLIGO DELLA NOTIFICA - NON SUSSISTE.*

Nel procedimento per reato colposo l'imputato non ha l'Obbligo di notificare alle altre parti la dichiarazione di impugnazione, ai sensi dell'articolo 202 cod proc pen, se investe la sentenza di condanna sul punto relativo alla Determinazione quantitativa del concorso di colpa della vittima, perche la questione relativa all'entita di tale concorso ha natura bivalente riverberando i suoi effetti, oltre che sugli interessi civili, anche e principalmente sulla entita del fatto-reato attribuito all'imputato e quindi sulla sua responsabilita penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)