Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016 (Rv. 639546 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)