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Sez. 2, Sentenza n. 17923 del 23/08/2007 (Rv. 599362 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità - Facoltà di trattenere la caparra - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599362-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

La caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 cod. civ. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'"an" e nel "quantum". (Applicando tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta accertato l'inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, aveva ritenuto la parte non inadempiente legittimata a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria senza alcuna prova del danno subito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)