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Sez. 1, Sentenza n. 58 del 15/01/1969 (Rv. 337888 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337888-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il provvedimento del giudice di merito in ordine alle spese processuali non puo essere Sindacato in Sede di legittimita, ove non violi il divieto di far gravare le spese sulla parte totalmente vittoriosa. (Conf. 919-67, massima n.327135 V. N.2073-68, massima n.334202).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)