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Sez. 1, Sentenza n. 2755 del 22/07/1969 (Rv. 342459 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342459-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La pronuncia sulle spese giudiziali puo essere riesaminata in Sede di legittimita solo nel caso che il carico di essa sia stata fatta gravare esclusivamente sulla parte vittoriosa, ma non anche sotto il profilo del rifiuto di compensazione. (Conf. 3224-68, massima n. 336331 V. 58-69, massima n. 337888).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)