Sez. 3, Sentenza n. 28 del 07/01/2009 (Rv. 606042 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Pignoramento presso terzi - Contestazione da parte del terzo del proprio debito - Relativo giudizio di accertamento - Autonomia rispetto alla procedura esecutiva - Sussistenza - Conseguenze - Fallimento del debitore esecutato - Prosecuzione del giudizio di accertamento - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "debitor debitoris", ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., è del tutto autonomo dal processo esecutivo nel quale si sia innestato. Ne consegue, da un lato, che il fallimento del debitore esecutato non è ostativo alla prosecuzione del suddetto giudizio di accertamento e, dall'altro, che unico soggetto eventualmente legittimato ad opporsi alla prosecuzione è il curatore del fallimento del debitore esecutato, e non il terzo debitor debitoris, il cui obbligo sia in discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)