Sez. 1, Sentenza n. 17109 del 03/12/2002 (Rv. 558912 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Violazione del divieto - Conseguenze - Inefficacia relativa dell'azione individuale - Configurabilità - Soggetto legittimato a farla valere in via esclusiva - Curatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
In tema di fallimento, il divieto di esecuzioni individuali sancito dall'art. 51 della legge fall. (norma funzionale alla tutela dell'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale) non inerisce alla oggettiva validità dell'atto di pignoramento in sè, riflettendo, per converso, l'opponibilità di esso al fallimento, con la conseguenza che unico soggetto legittimato a farne valere l'inefficacia è il curatore, in costanza di procedura fallimentare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la SC ha così esclusa la nullità di un'azione esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore con notifica dell'atto di cui all'art.555 cod. proc. civ. al debitore eseguita dopo la pubblicazione del decreto di chiusura del suo fallimento, ma prima della scadenza del termine per il relativo reclamo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)