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Sez. 1, Sentenza n. 3872 del 02/09/1977 (Rv. 387552 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL CRITERIO ASSISTENZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387552-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL CRITERIO ASSISTENZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Sebbene l'assegno di divorzio abbia natura composita, rispondendo a finalita assistenziali, risarcitorie e compensative, il giudice del merito puo, ai fini della Determinazione dell'assegno stesso, ritenere in concreto, in considerazione della breve durata del matrimonio (influente sul criterio compensativo) e della intervenuta precedente separazione consensuale (incidente sul criterio risarcitorio), unicamente rilevante il criterio assistenziale, procedendo all'esame comparativo della situazione materiale dei coniugi dal punto di vista economico e dei bisogni derivanti dalle loro condizioni di salute. La predetta Determinazione, sulla quale non influiscono le statuizioni patrimoniali in Sede di separazione, attesa la diversa natura del procedimento di divorzio, involge apprezzamenti di fatto che, se correttamente esposti e motivati, non sono sindacabili in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)